INFORMATIVA WHISTLEBLOWING 

La recente normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24) ha introdotto un nuovo strumento per facilitare la segnalazione di comportamenti che potrebbero costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, stabilendo che chi, in buona fede, denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Cos’è il whistleblowing?

E’ la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’attività di CE, della quale lo stesso sia stato testimone

Qual è la normativa di riferimento?

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing).

Cosa s’intende per Segnalazioni?

S’intende la comunicazione di qualsiasi irregolarità e/o comportamento illecito, commissivo od omissivo che costituisca o possa costituire una violazione di leggi e/o regolamenti:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni violazioni in materia di concorrenza concorrenza e di aiuti aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

Chi può effettuare le Segnalazioni?

  • i dipendenti;
  • i lavoratori autonomi che prestino opera o servizi all’interno di CE;
  • i liberi professionisti e consulenti;
  • i componenti degli organi sociali, di direzione e di vigilanza, compresi i membri senza incarichi esecutivi;
  • i soci;
  • i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • i candidati impegnati in processi di selezione, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

A chi vanno effettuate le Segnalazioni?

Le segnalazioni devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza e possono essere inoltrate utilizzando il MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE scaricabile a fondo pagina mediante il servizio postale (raccomandata), con lettera in busta chiusa e contrassegnata con la dicitura “RISERVATA – DA CONSEGNARE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA” c/o Costa Edutainment s.p.a. all’indirizzo Acquario di Genova – Area Porto Antico – Ponte Spinola CAP 16128 Genova

Quali tutele al favore del Segnalante?

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 24/2023 rinforza notevolmente la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie garanzie contro eventuali atti ritorsivi.

In particolare, il D.Lgs. 24/2023 prevede:

  • che l’identità del whistleblower non possa essere rivelata, se non con l’espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ciò anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
  • garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante, disponendo il divieto di ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
  • L’esclusione di responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall’obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali – a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

Cosa accade in caso di segnalazioni false, infondate ed effettuate in malafede?

Il Segnalante potrà essere oggetto di azioni legali da parte dei soggetti lesi dei propri diritti, beni o della propria immagine quando sia accertato che la segnalazione aveva lo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla persona coinvolta o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle segnalazioni si può consultare l’istruzione qui scaricabile.